Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 283

In vigore dal 24 ago 1934
I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolotici, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-283

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