Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. III
Art. 285
In vigore dal 24 ago 1934
Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno:
a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;
b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.
Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.
Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-285