Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 282
In vigore dal 24 ago 1934
In appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in:
a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi;
b) contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio;
c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti;
d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario.
Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-282