Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. III
Art. 284
In vigore dal 24 ago 1934
I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
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