Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 277

In vigore dal 24 ago 1934
Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito: a) del direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale; b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali; c) delle assistenti sanitarie visitatrici. Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale, ove esiste, è inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-277

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo