Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 277
In vigore dal 24 ago 1934
Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito:
a) del direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;
b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;
c) delle assistenti sanitarie visitatrici.
Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale, ove esiste, è inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-277