Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 273
In vigore dal 24 ago 1934
Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un Comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto fra i componenti del Consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati.
I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Il direttore del Consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-273