Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 270

In vigore dal 28 dic 1962
Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo: a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari; b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza; e) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinché siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi; d) di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti; e) di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformità delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.

Note all'articolo

  • La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 35, commi 1 e 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Province indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nei comma precedente hanno valore di interpretazione autentica".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-270

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