Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 271
In vigore dal 24 ago 1934
Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.
Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, da due o più consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i Consigli provinciali di sanità e le Giunte provinciali amministrative delle provincie interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-271