Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 272
In vigore dal 24 ago 1934
La provincia e i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare.
Possono farne parte, su loro domanda, anche le congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonché le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attività nella provincia.
Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale.
Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.
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