Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 276
In vigore dal 24 ago 1934
L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi.
Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.
Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio può, con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo.
In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-276