Testo unico delle leggi sanitarieCapo IV

Art. 267

In vigore dal 24 ago 1934
Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura. Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino. Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri. È in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione. Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel 2° comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-267

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