Testo unico delle leggi sanitarie›Capo IV
Art. 267
In vigore dal 24 ago 1934
Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura.
Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.
Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.
È in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione.
Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel 2° comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-267