Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. IV
Art. 290
In vigore dal 24 ago 1934
Per ciascun esercizio finanziario è stanziato in speciali capitolo del bilancio del Ministero dell'interno il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-290