Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 294

In vigore dal 24 ago 1934
L'autorità sanitaria, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad altri per mezzo della professione o del mestiere che esercita, ha fa colta di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un medico designato dall'Ufficio sanitario provinciale. L'ufficio sanitario predetto potrà, per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia. Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenti alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, l'autorità sanitaria dispone l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nei quali lavora e adotta le precauzioni necessarie a evitare la diffusione della malattia. Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose.
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