Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 293
In vigore dal 24 ago 1934
Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia venerea, è tenuto a renderlo edotto della natura e della contagiosità della malattia, come pure della necessità che si sottoponga a cura radicale e delle responsabilità alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio.
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