Art. 293
Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 293

264 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia venerea, è tenuto a renderlo edotto della natura e della contagiosità della malattia, come pure della necessità che si sottoponga a cura radicale e delle responsabilità alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-293