Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VII
Art. 321
In vigore dal 24 ago 1934
Gli operai e i coloni, indicati nell', che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute.
Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici.
In caso di riconosciuta necessità, il Ministero dell'interno può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-321