Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VIII
Art. 335
In vigore dal 24 ago 1934
È stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-335