Testo unico delle leggi sanitarieTitolo VI

Art. 343

In vigore dal 24 ago 1934
La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-343

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