Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo VII
Art. 345
In vigore dal 24 ago 1934
I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie domandati ai comuni sono deliberati dal podestà, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità.
Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori.
Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento viene compilato di ufficio.
Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno, che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.
Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-345