Testo unico delle leggi sanitarieSez. III

Art. 61

In vigore dal 14 ott 1955
Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto e dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato. Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-61

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