Testo unico delle leggi sanitarieSez. III

Art. 60

In vigore dal 24 ago 1934
Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all' incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più veterinari, liberi esercenti, inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.
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