Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 57

In vigore dal 24 ago 1934
Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell'albo dei sanitari della provincia. Il decreto del prefetto contiene l'indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce. Il provvedimento del prefetto è definitivo. L'assunzione dell'incarico è obbligatoria. Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell', le disposizioni prevedute nell'ultimo comma dell'articolo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-57

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