Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VII
Art. 53
In vigore dal 24 ago 1934
Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli , relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-53