Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 79
In vigore dal 24 ago 1934
Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili posticipate.
Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne sia il caso, i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa.
Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il comune, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente dall'esattore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-79