Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 76

In vigore dal 25 ago 1954
Il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età. Può inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni. Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del Consiglio provinciale di sanità. Le disposizioni contenute negli si applicano anche a sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell', sono di competenza del podestà o della rappresentanza consorziale.

Note all'articolo

  • La L. 24 luglio 1954, n. 596 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di eta' hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta', qualunque sia la durata del servizio prestato".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-76

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