Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 74

In vigore dal 24 ago 1934
Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nell'. Esse sono inflitte dal podestà o dal presidente del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe. Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la Commissione di disciplina per i sanitari condotti, composta del vice prefetto, presidente, del medico provinciale o del veterinario provinciale nel caso che l'incolpato sia un veterinario, di un componente del Consiglio provinciale di sanità designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal podestà o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente riconosciuta, competente per territorio. Le disposizioni, prevedute nella legge comunale e provinciale, relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni, si applicano anche ai sanitari condotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-74

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo