Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 73
In vigore dal 24 ago 1934
Nel caso di unificazione di due u più condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito, mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle con dotte medesime che abbiano conseguito la stabilita.
Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove condotte.
Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-73