Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 73

In vigore dal 24 ago 1934
Nel caso di unificazione di due u più condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito, mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle con dotte medesime che abbiano conseguito la stabilita. Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove condotte. Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo