Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 70

In vigore dal 24 ago 1934
Il sanitario condotto, all'atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedeltà e, dopo conseguita la stabilità, il giuramento, preveduti nell'. Egli acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni. Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova. Il periodo di prova è ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-70

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