Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 67

In vigore dal 22 mar 1963
Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanità con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali. Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-67

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