Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 72
In vigore dal 24 ago 1934
Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-72