Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 72

In vigore dal 24 ago 1934
Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-72

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