Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 71

In vigore dal 24 ago 1934
La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podestà o dal presidente del consorzio, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente. Contro la deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-71

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