Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. IV
Art. 63
In vigore dal 24 ago 1934
I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal prefetto, in deroga a quanto è prescritto nell', ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico chirurgica ed ostetrica.
Per quanto riguarda il servizio veterinario, i comuni, che si trovano nelle condizioni prevedute nell' e non sono in grado di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per assicurare il servizio stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-63