Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VII
Art. 38
In vigore dal 24 ago 1934
L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.
La formula della promessa è la seguente:
«Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.
«Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento:
«Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
«Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.
«Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-38