Testo unico delle leggi sanitarieCapo VII

Art. 39

In vigore dal 24 ago 1934
Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del Consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dall'autorità sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-39

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