Testo unico delle leggi sanitarieCapo VII

Art. 37

In vigore dal 24 ago 1934
La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato ed il Consiglio provinciale di sanità, provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione. Il decreto dei prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente. Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva. I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti e del quarto e quinto comma dell', sono definitivi.
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