Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VII
Art. 33
In vigore dal 24 ago 1934
I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi.
Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.
Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella Sezione IV del presente capo.
Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comuni razioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.
Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-33