Testo unico delle leggi sanitarieSez. III

Art. 30

In vigore dal 24 ago 1934
Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico. Il diritto di pratica sanitaria e applicato con le stesse norme e modalità della tassa e sopratasse di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-30

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