Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 27
In vigore dal 14 ott 1955
Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantità del bestiame in essa esistente lo richiedano.
Nelle Province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo o ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-27