Testo unico delle leggi sanitarieCapo VISez. I

Art. 24

In vigore dal 24 ago 1934
Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre: a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari; b) propone la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito; c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati; d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio; e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili; f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell', su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica; g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieni che dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulle esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto; i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali; l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia; m) riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell' del Codice penale e dell' del Codice di procedura penale. Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia mediante rapporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-24

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