Testo unico delle leggi sanitarieCapo VISez. I

Art. 25

In vigore dal 14 ott 1955
Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-25

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