Testo unico delle leggi sanitarie›Capo V
Art. 21
In vigore dal 24 ago 1934
Il Consiglio superiore di sanità, in adunanza generale, ed il Consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del Consiglio superiore di sanità due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il Ministro per l'interno ed il prefetto.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli .
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Ministro per l'interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanità.
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