Testo unico delle leggi sanitarie›Capo IV
Art. 20
In vigore dal 24 ago 1934
Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il Consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-20