Testo unico delle leggi sanitarieCapo III

Art. 15

In vigore dal 15 feb 1953
Il Consiglio superiore di sanità si divide in tre sezioni. Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-15

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