Testo unico delle leggi sanitarie›Capo III
Art. 13
In vigore dal 24 ago 1934
Il Consiglio superiore di Sanità:
1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanità pubblica;
2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini de servizi di sanità pubblica;
3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-13