Testo unico delle leggi sanitarieCapo III

Art. 13

In vigore dal 24 ago 1934
Il Consiglio superiore di Sanità: 1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanità pubblica; 2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini de servizi di sanità pubblica; 3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-13

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