Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 11

In vigore dal 24 ago 1934
Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'Istituto di sanità pubblica da altre Amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate è reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato. L'Istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anchea richiesta di Amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali Amministrazioni, enti o privati debbono versare all'Erario a titolo di rimborso di spesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo