Testo unico delle leggi sanitarieCapo III

Art. 14

In vigore dal 22 apr 1949
Il voto del Consiglio superiore di sanità è obbligatorio: a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanità pubblica; b) sull'elenco dei colori nocivi; c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'; d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro di riposo delle donne e dei fanciulli; e) sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilità che interessino comunque la sanità pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino più provincie e, in genere, per quanto riguardi tali opere, in tutti i casi nei quali ne è richiesto per legge; f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura; g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti; h) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale. È in facoltà del Ministro per l'interno di richiedere il parere del Consiglio superiore di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-14

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