Testo unico delle leggi sanitarieCapo III

Art. 12

In vigore dal 22 apr 1949
Il Consiglio superiore di sanità è composto: di quattordici dottori in medicina, e chirurgia, del quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie; di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria; di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria; di un dottore in chimica; di un farmacologo; di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene; di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia; di due medici condotti; di due professori dei ruoli delle Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto; di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, della marina mercantile, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza, sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto centrale di statistica; di un rappresentante della Croce Rossa italiana; di un rappresentante medico dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della, difesa; nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili. Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso: il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,; il direttore generale dell'Istituto di sanità pubblica; l'ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato; il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato; il capo dell'Ispettorato medico del lavoro; i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Il Consiglio superiore di sanità elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio. È in facoltà dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanità, riunito in adunanza generale o di sezione. L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso l'Alto Commissariato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-12

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Art. 12 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. — Testo vigente | Portale Normativo