Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II
Art. 6
In vigore dal 22 mar 1935
La Direzione generale della Sanità pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'Istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 28 febbraio 1935, n. 212, convertito senza modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 982, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sono modificati in conformita' il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, e l'art. 6 del testo unico predetto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-6