Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 24 ago 1934
Le provincie provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli , a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-5