Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 24 ago 1934
Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la Direzione generale della Sanità pubblica ed il Consiglio superiore di sanità.
Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il Consiglio provinciale di sanità e ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.
Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario.
Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-2