Testo unico delle leggi sanitarieTitolo I

Art. 2

In vigore dal 24 ago 1934
Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la Direzione generale della Sanità pubblica ed il Consiglio superiore di sanità. Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il Consiglio provinciale di sanità e ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale. Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario. Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-2

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